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Le cartelle esattoriali dell'Equitalia: come impugnarle

Pubblicata in: Tributi e riscossione

Hai ricevuto una cartella esattoriale dell'Equitalia? Puoi presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria nei termini di legge.

  1. Possibili motivi di impugnazione
  2. Come impugnare la cartella
  3. L'impugnazione della cartella sospende l'esecuzione?
  4. Cosa succede dopo 60 giorni dalla notifica della cartella?

Possibili motivi di impugnazione

Vizi formali della cartella

In generale la cartella può essere contestata per vizi formali propri.

Ad esempio: errore di persona, errore logico o di calcolo, omessa indicazione del responsabile del procedimento, assenza di motivazione, mancata indicazione degli estremi dell'atto di accertamento presupposto.

Omessa notifica dell'atto presupposto

La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del verbale (o avviso) di accertamento, ossia l'atto con il quale l'Amministrazione rende noto al contribuente l'obbligo di pagare una determinata somma.

Se prima della cartella non è stato inviato alcun atto di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo ad esempio l’insussistenza del debito stesso.

Lo stesso si può dire nel caso in cui la notifica del precedente atto sia avvenuta in maniera irregolare.

Riguardo i possibili vizi di notifica, si deve tenere presente che questa va effettuata secondo delle regole ben precise, a pena di nullità.

Per approfondire:

Come si notifica la cartella

 

Prescrizione e decadenza

La cartella inoltre può essere contestata se è stata notificata oltre i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge.

Come impugnare la cartella

La cartella deve essere impugnata presentando ricorso a:

  • Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni, se si tratta di: imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali.
  • Giudice del lavoro entro 40 giorni, se si tratta di contributi previdenziali.
  • Giudice di Pace entro 30 giorni, se si tratta di sanzioni amministrative (tipicamente le multe previste dal Codice della Strada).
  • Se la sanzione amministrativa è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al Tribunale ordinario (Articoli 22 e 22bis della Legge n. 689/81).

Per semplificare, abbiamo predisposto una tabella sintetica.

Tipo di credito

Tipo di vizio

Termini per ricorrere

Giudice competente

sanzioni amministrative

merito

30 giorni (artt. 22 e 22 bis L. 689/81)

Giudice di pace o Tribunale ordinario [1]

vizi propri della cartella

20 giorni (art. 617 c.p.c.)

Tribunale ordinario

diritto di procedere in via esecutiva

senza un termine (art. 615 c.p.c.)

Giudice di pace o Tribunale ordinario [1]

contributi

merito

40 giorni

Tribunale del lavoro

vizi propri della cartella

20 giorni (artt. 617 e 618 bis c.p.c.)

Tribunale del lavoro

diritto di procedere in via esecutiva

senza un termine (artt. 615 e 618 bis c.p.c.)

Tribunale del lavoro

tributi

qualsiasi vizio

60 giorni (art. 19, co. 1, lett. e-bis, D.lg. 546/92)

Commissione tributaria provinciale

crediti diversi da quelli su indicati

merito

30 giorni

Tribunale ordinario

vizi propri della cartella

20 giorni (art. 617 c.p.c.)

Tribunale ordinario

diritto di procedere in via esecutiva

senza un termine (art. 615 c.p.c.)

Tribunale ordinario

 

L'impugnazione della cartella sospende l'esecuzione?

L'impugnazione non sospende l'esecuzione della cartella esattoriale.

Dopo 60 giorni dalla notifica, infatti, l'Equitalia potrà iniziare le procedure esecutive anche se la cartella è stata impugnata.

Come evitarlo?

Premesso che raramente l'esecuzione forzata inizia dopo 60 giorni (possono passare anche degli anni), si può chiedere in sede di impugnazione la sospensione dell'esecuzione.

Se il Giudice concede la sospensione, le procedure esecutive non potranno essere iniziate fino all'esito del ricorso.

Se invece il Giudice non concede la sospensione, il Contribuente, se non vuole rischiare di subire l'esecuzione forzata, potrà pagare quanto richiesto, salvo il diritto alla restituzione delle somme in caso di accoglimento del ricorso.

Per saperne di più:

La sospensione della cartella

 

Cosa succede dopo 60 giorni dalla notifica della cartella?

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se le somme non sono state pagate o se non è stata concessa la sospensione in sede di impugnazione, l'Agente della riscossione può:

  • disporre il fermo amministrativo dell'auto;
  • effettuare l'iscrizione di ipoteca sulla casa;
  • avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (ad esempio può pignorare beni mobili e immobili, crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto).

 

Note

  1. ^ È invece competente il Tribunale per le sanzioni previste dall'art. 22 bis della L. 689/81, secondo cui: "Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; di previdenza e assistenza obbligatoria; urbanistica ed edilizia; di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; di igiene degli alimenti e delle bevande; di società e di intermediari finanziari; tributaria e valutaria.
    L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
    se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni (€ 15.493,71); quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni (€ 15.493,71); quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge".

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