Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, le norme vigenti riconoscono in casi particolari il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio e conseguente voltura del contratto di locazione, in luogo dell'assegnatario originario.
In particolare, il diritto al subentro è riconosciuto nei seguenti casi:
- decesso dell'assegnatario;
- abbandono della casa da parte dell'assegnatario;
- ampliamento del nucleo familiare
- separazione/divorzio/cessazione convivenza
Decesso dell'assegnatario
In primo luogo il diritto al subentro è riconosciuto nel caso di decesso dell'assegnatario.
Tale diritto è riconosciuto ai componenti del nucleo familiare, nel seguente ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, gli affiliati; ed inoltre il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la convivenza con l'assegnatario abbia avuto inizio almeno due anni prima della data del decesso dell’assegnatario.
E' necessario che i soggetti suddetti siano in regola con i requisiti previsti dalla legge regionale per l'assegnazione degli alloggi.
Abbandono della casa da parte dell'assegnatario
Il diritto al subentro a favore dei componenti del nucleo familiare, oltre che nel caso di decesso dell'assegnatario, è riconosciuto anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario, ma limitatamente agli appartenenti al nucleo originario della famiglia (ossia a coloro che facevano parte del nucleo familiare già al momento dell'assegnazione) o a quello modificatosi per accrescimenti naturali (è il caso dei figli sopravvenuti) o nei casi in cui è consentito l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario.
Ampliamento del nucleo familiare
L'ampliamento del nucleo familiare, che dà diritto al subentro, è possibile esclusivamente nei seguenti casi:
- accrescimento naturale (ossia sopravvenienza di figli);
- matrimonio;
- adozione di minore;
- convivenza more uxorio anche con figli naturali, riconosciuti;
- rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del nucleo medesimo, abbia poi abbandonato l'alloggio;
- rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in cui l'assenza sia protratta per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico;
- ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea, ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.
Nei casi sopra indicati, al di fuori degli accrescimenti naturali, l'assegnatario deve presentare domanda al Sindaco del Comune competente e all'ente gestore.
Dopo che l'ente gestore ha accertato che l'inclusione dei nuovi componenti nel nucleo familiare non comporta la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta dell'assegnatario, il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario, dandone comunicazione all'assegnatario richiedente.
L'eventuale variazione del canone, dovuta all'ampliamento del nucleo familiare, decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dal Comune.
Separazione/Divorzio/Cessazione convivenza
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice, cioè stipula il contratto di locazione dell'alloggio con il coniuge al quale il giudice con la sua sentenza assegna l'abitazione.
In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non sia già assegnatario, subentra nell'assegnazione dell'alloggio e ha diritto ad ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell'ente gestore.