L'accertamento induttivo rappresenta una modalità di accertamento dei redditi delle imprese.
Esso si distingue in due tipi:
- accertamento analitico induttivo, previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio, in questo caso, può fondare l’accertamento solo in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti;
- accertamento induttivo vero e proprio, previsto dall'articolo 39, comma 2, del DPR n. 600/1973. L’ufficio, in questo caso, in presenza di contabilità inattendibile, può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza di cui all’articolo 2729 del Codice civile.
Pertanto, qualora il contribuente abbia tenuto una contabilità formalmente e sostanzialmente regolare, l’Ufficio può procedere all’accertamento analitico induttivo, ai sensi non già dell’articolo 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, ma dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, e quindi basare l’attività di accertamento anche su presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti, e non su semplici ipotesi o comunque su elementi indiziari sprovvisti di tali requisiti.
In proposito, la valenza dei dati medi di settore alla base degli studi di settore (quali ad esempio: percentuali di ricarico medio, prezzi medi di settore, ecc.), è quella di semplici elementi indiziari non in grado di supportare da soli un accertamento induttivo, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
Infatti, secondo la giurisprudenza, lo scostamento dalle medie di settore non può qualificarsi meccanicamente ed autonomamente quale presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
Di recente, la Cassazione ha affermato che l'Amministrazione finanziaria, qualora proceda all'accertamento tramite gli studi di settore, non è tenuta a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, ma può basarsi anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.
Al riguardo, la Cassazione ha richiamato, a fondamento di tale potere, l’articolo 54 del D.P.R. n. 633/1972 che autorizza l’Amministrazione finanziaria, qualora ravvisi gravi incongruenze, a procedere all’accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi ivi previste e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità (Cassazione, ordinanza 13 gennaio 2014, n. 457).